Rateizzazione pagamenti Agenzia delle Entrate

50,00 €
Tasse incluse

Il contribuente può rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.

La rateizzazione può avvenire con queste modalità:

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo

  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Carente o tardivo versamento rateale

Non c’è decadenza dalla rateizzazione in caso di “lieve inadempimento” (art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973 ). In particolare, se la rata viene versata con una “lieve carenza” per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:

  • non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata

  • entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima.

In tal caso si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

  • la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve carenza”,

  • gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di “lieve tardività”.

Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011 - pdf, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

Decadenza dalla rateazione

Può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

  • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di “lieve ritardo”)

  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro

  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.

Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.

 

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